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Omoconfusione

La libertà di stampa è un vincolo che non deve mai prescindere dall’obbligo di raccontare i fatti. Ma ultimamente fanno notizia più le dichiarazioni dei “pochi noti”, ossia il popolo dei malati dei lanci di agenzia, piuttosto che il reale andamento dei fatti e le motivazioni che li hanno causati. Per questo è necessario riordinare la valanga di inesattezze che, per strategia politica o coscienza di Palazzo, hanno colpito la Camera sul tema dell’omofobia.
Montecitorio ha approvato la pregiudiziali dell’Udc con benestare di parte del Pd, e ha inibito il rinvio in commissione di un testo contro la discriminazione sessuale che da un anno affanna le commissioni per problemi di incostituzionalità. Riportiamo l’articolo di modifica al codice penale: rientra tra le aggravanti di reato, ” l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, commesso il fatto per finalità inerenti all’orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato”.
Come non notare un monito di discriminazione che viola il principio di uguaglianza? Tale principio, sancito dall’articolo 3 della Costituzione, è stato letteralmente ridicolizzato in quanto: l’aggravante di reato per finalità inerenti all’orientamento sessuale ricomprende qualunque orientamento ivi compresi incesto, pedofilia, zoofilia, sadismo, necrofilia, masochismo e qualsiasi altra forma di deviazione che va a scapito dell’individuo; quindi ne consegue che chi subisce violenza, presumibilmente per ragioni di orientamento sessuale, riceverebbe una protezione privilegiata rispetto a chi subisce violenza tout court.
Non finisce qui, perché la norma non solo viola inesorabilmente il principio di ugualianza, ma è anche in netto contrasto con l’articolo 25 della Costituzione(nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge) in quanto non abbiamo definizione della nozione di “orientamento sessuale” (considerata la circostanza aggravante) e questo viola il principio di tassatività della fattispecie penale, ergo, non è rinvenibile nell’ordinamento penale.
L’espressione è estremamente generica in quanto, come nel caso precedente, può indicare fenomeni specifici come l’omosessualità oppure, più in generale, ogni “tendenza sessuale” comprendendo anche incesto, pedofilia, zoofilia, sadismo, masochismo e qualsiasi altro genere di scelta sessuale, che nulla ha a che vedere con l’omosessualità.
Bisogna aggiungere per concludere, un brevissimo ma inequivocabile aneddoto parlamentare: la Camera avrebbe approvato il rinvio sole se l’opposizione avesse presentato un testo adeguato ai dubbi espressi anche in commissione, ma questo non è avvenuto. A questo punto, la maggioranza avrebbe potuto rischiare su una legge confusa e troppo libertaria?
Intanto, il Pdl ha chiesto subito un nuovo testo in Commissione.

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