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ADOZIONI AI SINGLE, INDIETRO TUTTA DELLA CASSAZIONE

«Macché adozioni ai single! Le sentenze occorre leggerle prima di commentarle!». Un alto magistrato della Corte di Cassazione – che chiede di restare anonimo – spiega al nostro quotidiano che quanto è stato scritto dalla Suprema Corte è soltanto «acqua calda» e ricorda che l’istanza della donna era stata in realtà non accolta ma respinta.
«I colleghi – prosegue il magistrato – hanno poi espresso la considerazione che, non ostando nulla in proposito la Convenzione sui fanciulli emanata nel 1967 a Strasburgo, il legislatore è libero di agire come crede».
Le considerazioni espresse alla Bussola sono confermate dalla nota ufficiale emessa dalla Cassazione, con la quale si è inteso chiarire che non deve essere minimamente considerato alcun invito o sollecito nei confronti del Parlamento, perché riveda la normativa a favore dei single.
Con la sentenza n. 3572 la Corte di Cassazione avrebbe quindi «semplicemente svolto il proprio compito di interpretare la legge, nel caso l’articolo 6 della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967 in materia di adozioni dei minori, ratificata con legge n. 357 del 1974, evidenziando che la norma in questione non è autoapplicativa, nel senso che “non conferisce immediatamente ai giudici italiani il potere di concedere l’adozione di minori a persone singole al di fuori dei limiti entro i quali tale potere è attribuito dalla legge nazionale”».
I magistrati di Cassazione hanno dunque tratto «la conclusione – prosegue la nota – che la norma attribuisce al legislatore nazionale la facoltà, e non l’obbligo, di prevedere la possibilità di adozione anche per persone singole». E da ciò sarebbe disceso il fraintendimento.
La nota chiarificatrice della Cassazione, in pratica, ribadisce che spetta al Parlamento e solo al Parlamento stabilire i parametri dell’adozione e che alle decisioni del legislatore i magistrati dovranno rigorosamente attenersi. Rispettando, aggiungiamo noi. il principio del favor familiae che è sancito nella nostra Carta costituzionale. (La Bussola Quotidiana).

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