Questo inverno sta portando con sé pioggia, neve e tanto freddo, comportando un aumento dei consumi energetici con conseguenti incrementi dei costi. I furbetti dei termosifoni però hanno trovato una soluzione: staccare il contacalorie per risparmiare sulle bollette. «Tanto chi mi controlla? Se lo stacco, è come se non consumassi». Il contabilizzatore di calore è uno strumento che da la possibilità ad una singola unità immobiliare collegata a un impianto centralizzato, di pagare l’energia che effettivamente sta utilizzando. L’obbligo di installarli per i condomini con riscaldamento centralizzato è stato previsto dal decreto legislativo 102/2014.
Ma cosa succede se stacchiamo i caloriferi dal termosifone? Come ha dichiarato l’avvocato penalista Marcello Bana, partner dello Studio Bana «Il condomino che nella sua abitazione rimuove il contacalorie rende impossibile una corretta ripartizione delle spese». Nel caso in cui non fosse possibile risalire ai reali consumi, talvolta il condominio può intervenire effettuando l’addebito dell’anno precedente o ricorrendo al metodo dei millesimi.
Tale trovata può comportare conseguenze penali per il trasgressore. «Si potrebbe ipotizzare a suo carico, quantomeno sotto il profilo del tentativo, il reato di furto previsto dell’art. 624 del codice penale, che sanziona con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 164 a 516 euro “chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto”», prosegue il legale. Questo perché al comma due l’articolo citato considera “cosa mobile” ogni tipo di energia che abbia valore economico. E se lo strumento venisse invece rotto di proposito? «In questo caso potrebbe essere contestata la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 625 codice penale, che comporta un aumento di pena da 2 a 6 anni e la multa da 927 a 1500 euro».
La verifica è generalmente affidata all’amministratore del condominio o a una persona da lui delegata. L’assemblea può comunque ottenere giustizia, «quale persona offesa» con «l’eventuale querela a carico del condominio. Nel caso di reato aggravato sarà sufficiente la denuncia da parte dell’amministratore essendo il reato perseguibile d’ufficio», conclude l’avvocato Bana.