Giustizia Quotidiana

Nuovi requisiti per il patrocinio gratuito

Scritto da vocealta

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che stabilisce i nuovi limiti per il diritto alla difesa gratuita a spese dello Stato. Si tratta del Decreto 3 febbraio 2023 del Ministero della Giustizia, pubblicato il 21 aprile 2023, intitolato “Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato“.

La nuova soglia di reddito per l’accesso al patrocinio gratuito è stata fissata a 11.734,93 euro, in base alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo. L’adeguamento è stato stabilito in relazione alla variazione di tale indice verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020, che ha registrato una diminuzione dello 0,1% per le famiglie di operai e impiegati.

Ma cosa rappresenta il patrocinio gratuito e quali sono i requisiti per accedervi? Il patrocinio gratuito, conosciuto anche come “Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi” dal punto di vista tecnico, è il diritto delle persone non abbienti, con un reddito inferiore a una certa soglia, di essere assistite e rappresentate in giudizio da un avvocato a spese dello Stato, purché le loro pretese non siano manifestamente infondate. Questa norma realizza il principio costituzionale che garantisce a tutti il diritto di difesa.

Per essere ammessi al patrocinio gratuito a spese dello Stato, i richiedenti devono avere un reddito imponibile non superiore a 11.734,93 euro nel 2023, che deve risultare dall’ultima dichiarazione. Nel caso in cui il richiedente conviva con il coniuge, l’unione civile o altri familiari, il reddito è dato dalla somma dei redditi conseguiti nello stesso periodo da ciascun componente della famiglia, inclusa la persona che presenta la richiesta.

Questo servizio è garantito in tutte le giurisdizioni: civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e volontaria. Tuttavia, ci sono delle procedure da seguire per richiederlo.

In ambito civile, il cittadino interessato dovrà presentare la cosiddetta istanza di ammissione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui si svolge il processo, personalmente o tramite raccomandata a/r inviata dallo stesso o dal suo legale. L’istanza, che può essere scaricata dal sito del Consiglio dell’Ordine di riferimento, deve contenere le generalità dell’interessato e dei membri della famiglia anagrafica, con i rispettivi codici fiscali; una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione; gli estremi della pretesa che si intende far valere in causa per dimostrare che la domanda non è infondata; e la firma autenticata dall’avvocato.

In ambito penalistico, invece, l’istanza deve essere presentata all’ufficio del giudice dinanzi al quale si è instaurato il processo. Per i processi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, la domanda va presentata al Consiglio dell’Ordine in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Il Consiglio dell’Ordine ha 10 giorni di tempo (non perentori) per valutare la fondatezza delle pretese e la sussistenza dei requisiti d’ammissione. Una volta concessa l’autorizzazione, il Consiglio può decidere se ammettere l’interessato al patrocinio in via anticipata e provvisoria, qualora ritenga sussistenti le condizioni di reddito necessarie e sempre che le pretese non appaino manifestamente infondate; o respingere la domanda. In quest’ultimo caso, l’interessato può riproporla al giudice competente o al Presidente della sezione competente (qualora il processo non sia stato ancora instaurato), che deciderà con decreto.

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