Giustizia Quotidiana

Penalisti/ La modifica del voto di scambio sarebbe un harakiri della politica

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Scritto da vocealta

giustizia«Modificare il reato di scambio elettorale politico-mafioso come licenziato dalla Commissione Giustizia del Senato certificherebbe un vero e proprio harakiri della politica». Così in una nota l’Unione camere penali a proposito della modifica dell’articolo 416 ter del codice penale sul voto di scambio. Domani, giorno in cui al Senato è prevista l’approvazione della modifica, sottolineano i penalisti, «potrebbe segnare il punto di non ritorno per una politica che, incapace di riformare se stessa, decide di essere selezionata ad opera della magistratura. Una politica che non comprende che la divisione dei poteri può esistere soltanto in presenza di norme penali chiare, precise e tassative, che impediscano al giudice di creare ex novo il diritto. In quella data, infatti, non sarà solo in discussione l’approvazione o meno della modifica del reato di scambio elettorale politico-mafioso, ma l’equilibrio fra poteri dello Stato».

E’ sufficiente leggere il nuovo articolo, approvato in Commissione Giustizia del Senato, per accorgersi che «esso rappresenta l’apoteosi della indeterminatezza e rimette all’arbitrio del pm la valutazione sulla ‘disponibilità’ del politico verso l’interesse, anch’esso indeterminato, dell’associazione criminale, oltre a prescindere da un patto serio, specifico, dettagliato. Il tutto – osservano i penalisti – con il paradossale effetto di punire i rapporti dei politici con il singolo appartenente alle consorterie con pene esagerate, superiori rispetto alla stessa partecipazione in associazione mafiosa. Insomma, un triplo passo indietro che apre la strada a condanne in assenza di condotta». Per i penalisti la politica, che ha sempre colpevolmente delegato alla magistratura la lotta alle mafie, nemmeno nel 1992, a seguito delle stragi palermitane, ha approvato norme come quella oggi in esame che «annienteranno il potere legislativo di fronte a quello giudiziario». A riprova di ciò, «basti considerare che la ‘disponibilità’ del politico stabilita dall’articolo in esame non ha un connotato materiale e finirà per essere provata sulla base di argomenti presuntivi, magari tratti da dialoghi tra terzi che manifestano fiducia sull’operato futuro in loro favore del candidato da votare».

Nel 1948 i Costituenti «avevano un obiettivo, quello di impedire il ricrearsi di un regime autoritario attraverso un bilanciamento dei poteri dello Stato, ma mai avrebbero immaginato – prosegue l’Ucpi – di trovarsi di fronte a un potere politico così debole come quello attuale; se lo avessero soltanto ipotizzato sicuramente il titolo IV della Costituzione sarebbe stato diverso. Sottrarre i politici ai condizionamenti dei mafiosi è necessario, ma l’obiettivo va raggiunto con altri sistemi, non già sovvertendo la Costituzione, che prevede la separazione e non la subordinazione di un potere all’altro. Cosa che è addirittura ineluttabile – conclude la nota – quando si inseriscono norme indeterminate che sono il miglior veicolo per quelle invasioni di campo che condizionano la storia civile del Paese da oltre vent’anni».

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