Non è incostituzionale la norma che impone al giudice di chiedere alla Camera di appartenenza del parlamentare l'autorizzazione a utilizzare in giudizio, come mezzi di prova, i tabulati telefonici di utenze intestate a terzi, venute in contatto con quella del parlamentare.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza 38 (relatore Nicolò Zanon) depositata oggi, spiegando che il riferimento, nel terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, a «conversazioni o comunicazioni» induce a ritenere che siano coperti dalla garanzia costituzionale anche i dati ad esse «esteriori», in quanto «fatti comunicativi» ricavabili da un tabulato: data e ora delle conversazioni o delle comunicazioni, durata, utenze coinvolte.
La questione era stata sollevata dal Gip del Tribunale di Bologna.