
Consiglio europeo e Consiglio dei ministri dell’Unione europea
Il Consiglio europeo – che riunisce i capi di Stato e di governo degli Stati membri, nonché il presidente della Commissione, assistiti dai ministri incaricati degli affari esteri e da un membro della Commissione – è l’organo di vertice dell’Unione europea, perché è chiamato a definire gli orientamenti politici generali dell’azione comunitaria. La presidenza spetta a turno semestrale tra gli Stati membri secondo una rotazione decisa dal Consiglio all’unanimità, le riunioni si svolgono almeno due volte all’anno e le delibere sono solitamente assunte per consensus.
A differenza del Consiglio europeo, che non è un’istituzione, il Consiglio è una delle tre istituzioni politiche, assieme alla Commissione e al parlamento europeo. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo di detto Stato membro. Si tratta di un organo a geometria variabile, perché di volta in volta si riuniscono i ministri competenti per le materie da trattare, la cui presidenza spetta a turno al rappresentante dello Stato cui è assegnata la presidenza di turno dell’Unione. Nella sua attività il Consiglio è coadiuvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti, che dà continuità ai lavori dell’organo. Il Consiglio esercita funzioni legislative, che condivide con il Parlamento europeo, funzioni esecutive, che di norma delega alla Commissione, coordina le azioni degli Stati e adotta misure nel terzo pilastro, conclude accordi internazionali e, come già visto, approva il bilancio.
Commissione
La Commissione è composta da un commissario per Stato, scelti in base alla loro competenza generale e indipendenti nell’esercizio dei loro compiti. La procedura di formazione, piuttosto complessa, si compone di una prima fase, in cui il Consiglio europeo nomina il Presidente della Commissione che viene poi sottoposto a un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo; di una seconda fase durante la quale il Consiglio, in accordo con il Presidente designato e in conformità alle indicazioni degli Stati membri, individua i commissari prescelti, che saranno valutati singolarmente dalle commissioni parlamentari competenti in base ai portafogli assegnati; infine, nella terza fase la Commissione così composta si presenta al Parlamento europeo per l’approvazione definitiva, a seguito della quale il Consiglio europeo nomina la Commissione per cinque anni.
La Commissione è titolare esclusiva del potere di iniziativa legislativa ed esercita funzioni esecutive direttamente o su delega del Consiglio. E’ associata ai compiti del Consiglio nel secondo e nel terzo pilastro e vigila sul rispetto degli obblighi comunitari da parte degli Stati membri.