Giustizia Quotidiana

Ergastolo: la Corte di Strasburgo respinge il ricordo dell’Italia su ostativo

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Nella sentenza del 13 giugno scorso, contro la quale l'Italia ha fatto ricorso, ricorso che oggi è stato respinto, la Corte riconosceva che la legge italiana offre la scelta al condannato se collaborare o meno con le autorità giudiziarie (nel caso in cui il condannato collabori, l'ergastolo ostativo non si applica più, quindi un modo per modificarlo c'è). I giudici, tuttavia, nutrono "dubbi circa la natura libera di quella scelta e sul fatto se sia appropriato equiparare la mancanza di collaborazione con la pericolosità sociale del detenuto". Infatti, scrive ancora la Corte citando una parte terza, "la principale ragione per cui i detenuti rifiutano di collaborare è il timore di mettere in pericolo le vite proprie o quelle dei loro familiari". La Corte ne deduce, quindi, che "la mancanza di collaborazione" con la giustizia da parte del condannato "non è sempre il risultato di una scelta libera e deliberata, né riflette necessariamente una continua aderenza ai valori criminali o perdurati legami con la mafia". Per i giudici, tra l'altro, "continuando ad equiparare la mancanza di collaborazione con la presunzione di pericolosità sociale, le regole in vigore valutano la pericolosità riferendosi al momento in cui il reato è stato commesso, invece di tenere conto del processo di reintegrazione e di qualsiasi progresso che il condannato possa aver compiuto dal momento della condanna".

La Corte riconosce "il fatto che i reati per cui Viola è stato condannato configurano un fenomeno particolarmente pericoloso per la società". Tuttavia, "gli sforzi tesi" a combattere quei reati "non possono giustificare la deroga da quanto prevede l'articolo 3, che proibisce in termini assoluti i trattamenti inumani o degradanti". Pertanto, "la natura dei reati dei quali Viola è stato accusato è irrilevante, ai fini dell'esame del suo ricorso sulla base dell'articolo 3". Per i giudici, quindi, l'ergastolo ostativo inflitto a Viola "restringe le sue prospettive di rilascio e la possibilità di rivedere la condanna in misura eccessiva". Ragion per cui la Corte conclude che "i requisiti dell'articolo 3 non sono soddisfatti". Tuttavia, specificano, "il riconoscimento della violazione non può essere inteso come se offrisse al ricorrente la prospettiva di un rilascio imminente". Gli Stati firmatari della Convenzione "godono di un ampio margine di valutazione nel decidere sulla lunghezza appropriata delle condanne detentive e il mero fatto che una condanna a vita possa in pratica essere scontata per intero non significa che sia irriducibile. Di conseguenza, la possibilità di revisione delle condanne all'ergastolo comporta la possibilità per il condannato di chiedere il rilascio, ma non di essere necessariamente rilasciato, se continua a rappresentare un pericolo per la società". I giudici avevano condannato l'Italia a rifondere al ricorrente 6mila euro per i costi e le spese sostenute.

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