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Da MI riflessioni sulla disciplina applicabile ai processi sul lavoro

diritto lavoro
Scritto da redazione

diritto lavoroSul sito di Magistratura Indipendente è stata pubblicata un’approfondita riflessione di Renato Perinu sulla disciplina applicabile ai processi sul lavoro, e in particolare alla questione dei “poteri istruttori d’ufficio nel rito del lavoro”. Pubblichiamo di seguito l’introduzione dell’intervento, rinviando al link sottostante per la lettura del commento completo.

 

“La problematica che occupa si colloca all’interno del più generale ambito dell’oggetto della prova ed in particolare, nello stabilire se, ed entro quali limiti, il giudice possa nel rito del lavoro autonomamente integrare ed acquisire al processo i fatti costitutivi della domanda o quelli impeditivi e/o estintivi della stessa, e se tale potere possa essere esperito d’ufficio o, esclusivamente ad istanza di parte. Va, immediatamente rilevato, come il problema in disamina non si ponga, nel processo del lavoro, diversamente che nel processo ordinario. Le soluzione esegetiche affermate dalla giurisprudenza di legittimità postulano, preliminarmente, un richiamo all’assetto normativo di riferimento.

Come noto, la legge 11 agosto 1973, n. 533 ha stabilito per le controversie soggette al rito del lavoro un regime più rigoroso in materia di deduzioni e produzioni istruttorie ; e ciò in considerazione dei fini acceleratori a cui si ispira la disciplina in disamina. Infatti, quanto al giudizio di primo grado l’art. 414 n. 5 e l’ art. 416, terzo comma , cod. proc. civ. impongono rispettivamente all’attore e al convenuto di indicare specificamente, negli atti introduttivi del processo, i mezzi di prova dei quali intendano avvalersi, ed in particolare i documenti che devono essere contestualmente depositati. Ciò si giustifica in considerazione dei fini acceleratori tipici della disciplina processuale lavoristica. Tale sistema è mediato, tuttavia, in ragione della natura indisponibile e di rilevanza costituzionale delle posizioni soggettive considerate dal rito del lavoro. Gli elementi testé riportati rappresentano il perimetro entro il quale si sono formati e delineati gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità che si vanno di seguito a sintetizzare”…

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La problematica che occupa si colloca all’interno del più generale ambito dell’oggetto della prova ed in particolare, nello stabilire se, ed entro quali limiti, il giudice possa nel rito del lavoro autonomamente integrare ed acquisire al processo i fatti costitutivi della domanda o quelli impeditivi e/o estintivi della stessa, e se tale potere possa essere esperito d’ufficio o, esclusivamente ad istanza di parte. Va, immediatamente rilevato, come il problema in disamina non si ponga, nel processo del lavoro, diversamente che nel processo ordinario. Le soluzione esegetiche affermate dalla giurisprudenza di legittimità postulano, preliminarmente, un richiamo all’assetto normativo di riferimento . Come noto, la legge 11 agosto 1973, n. 533 ha stabilito per le controversie soggette al rito del lavoro un regime più rigoroso in materia di deduzioni e produzioni istruttorie ; e ciò in considerazione dei fini acceleratori a cui si ispira la disciplina in disamina. Infatti, quanto al giudizio di primo grado l’art. 414 n. 5 e l’ art. 416, terzo comma , cod. proc. civ. impongono rispettivamente all’attore e al convenuto di indicare specificamente, negli atti introduttivi del processo, i mezzi di prova dei quali intendano avvalersi, ed in particolare i documenti che devono essere contestualmente depositati. Ciò si giustifica in considerazione dei fini acceleratori tipici della disciplina processuale lavoristica.Tale sistema è mediato, tuttavia , in ragione della natura indisponibile e di rilevanza costituzionale delle posizioni soggettive considerate dal rito del lavoro. Gli elementi testé riportati rappresentano il perimetro entro il quale si sono formati e delineati gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità che si vanno di seguito a sintetizzare. ::: Leggi tutto su MAGISTRATURAINDIPENDENTE.IT: http://www.magistraturaindipendente.it/poteri-istruttori-dufficio-nel-rito-del-lavoro-orientamenti-giurisprudenziali-consolidati-.htm :::
La problematica che occupa si colloca all’interno del più generale ambito dell’oggetto della prova ed in particolare, nello stabilire se, ed entro quali limiti, il giudice possa nel rito del lavoro autonomamente integrare ed acquisire al processo i fatti costitutivi della domanda o quelli impeditivi e/o estintivi della stessa, e se tale potere possa essere esperito d’ufficio o, esclusivamente ad istanza di parte. Va, immediatamente rilevato, come il problema in disamina non si ponga, nel processo del lavoro, diversamente che nel processo ordinario. Le soluzione esegetiche affermate dalla giurisprudenza di legittimità postulano, preliminarmente, un richiamo all’assetto normativo di riferimento . Come noto, la legge 11 agosto 1973, n. 533 ha stabilito per le controversie soggette al rito del lavoro un regime più rigoroso in materia di deduzioni e produzioni istruttorie ; e ciò in considerazione dei fini acceleratori a cui si ispira la disciplina in disamina. Infatti, quanto al giudizio di primo grado l’art. 414 n. 5 e l’ art. 416, terzo comma , cod. proc. civ. impongono rispettivamente all’attore e al convenuto di indicare specificamente, negli atti introduttivi del processo, i mezzi di prova dei quali intendano avvalersi, ed in particolare i documenti che devono essere contestualmente depositati. Ciò si giustifica in considerazione dei fini acceleratori tipici della disciplina processuale lavoristica.Tale sistema è mediato, tuttavia , in ragione della natura indisponibile e di rilevanza costituzionale delle posizioni soggettive considerate dal rito del lavoro. Gli elementi testé riportati rappresentano il perimetro entro il quale si sono formati e delineati gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità che si vanno di seguito a sintetizzare. ::: Leggi tutto su MAGISTRATURAINDIPENDENTE.IT: http://www.magistraturaindipendente.it/poteri-istruttori-dufficio-nel-rito-del-lavoro-orientamenti-giurisprudenziali-consolidati-.htm :::
La problematica che occupa si colloca all’interno del più generale ambito dell’oggetto della prova ed in particolare, nello stabilire se, ed entro quali limiti, il giudice possa nel rito del lavoro autonomamente integrare ed acquisire al processo i fatti costitutivi della domanda o quelli impeditivi e/o estintivi della stessa, e se tale potere possa essere esperito d’ufficio o, esclusivamente ad istanza di parte. Va, immediatamente rilevato, come il problema in disamina non si ponga, nel processo del lavoro, diversamente che nel processo ordinario. Le soluzione esegetiche affermate dalla giurisprudenza di legittimità postulano, preliminarmente, un richiamo all’assetto normativo di riferimento . Come noto, la legge 11 agosto 1973, n. 533 ha stabilito per le controversie soggette al rito del lavoro un regime più rigoroso in materia di deduzioni e produzioni istruttorie ; e ciò in considerazione dei fini acceleratori a cui si ispira la disciplina in disamina. Infatti, quanto al giudizio di primo grado l’art. 414 n. 5 e l’ art. 416, terzo comma , cod. proc. civ. impongono rispettivamente all’attore e al convenuto di indicare specificamente, negli atti introduttivi del processo, i mezzi di prova dei quali intendano avvalersi, ed in particolare i documenti che devono essere contestualmente depositati. Ciò si giustifica in considerazione dei fini acceleratori tipici della disciplina processuale lavoristica.Tale sistema è mediato, tuttavia , in ragione della natura indisponibile e di rilevanza costituzionale delle posizioni soggettive considerate dal rito del lavoro. Gli elementi testé riportati rappresentano il perimetro entro il quale si sono formati e delineati gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità che si vanno di seguito a sintetizzare. ::: Leggi tutto su MAGISTRATURAINDIPENDENTE.IT: http://www.magistraturaindipendente.it/poteri-istruttori-dufficio-nel-rito-del-lavoro-orientamenti-giurisprudenziali-consolidati-.htm :::

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