Giustizia Quotidiana

Corte UE: «status rifugiato non soggetto a revoca»

Scritto da administrator

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in materia di status del rifugiato. Con la sentenza che riunisce le cause C-391/16, C-77/17 e C-78/17, la Corte ha infatti stabilito che lo status di rifugiato e i correlati diritti previsti dalla Convenzione di Ginevra «non subiscono gli effetti di eventuali provvedimenti di revoca o diniego del riconoscimento dello status stesso, impedendo, di conseguenza, il respingimento dell’interessato verso un Paese dove la sua vita o la sua libertà possano essere minacciate».

A monte dell’itere, i giudici nazionali di Belgio e Repubblica Ceca si erano pronunciati su soggetti titolari o richiedenti dello status, ai quali detto status era stato revocato o negato in quanto ritenuti, in seguito alla commissione di reati particolarmente gravi, una minaccia per la sicurezza o per la comunità dello Stato membro ospitante. Essendo i dinieghi e le revoche disposte in conformità all’articolo 14 della Direttiva 2011/95/UE sui rifugiati, i giudici dei due paesi ne hanno disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Il primo punto contestato su cui le corti richiedono delucidazione è se tali disposizioni della Direttiva non finiscano per introdurre motivi di cessazione o esclusione dello status di rifugiato non previsti dalla Convenzione di Ginevra, la quale, per i medesimi motivi, l’espulsione ed il respingimento ma non la perdita dello status stesso. Il secondo punto se, alla luce del primo punto, le suddette disposizioni della direttiva siano legittime, considerando che Carta dei diritti fondamentali dell’UE prevede che la politica di asilo dell’UE debba rispettare la Convenzione di Ginevra.

Con la sua pronuncia, la Corte di Giustizia ha stabilito che lo status di rifugiato non necessita di un formale atto di riconoscimento (essendo un atto ricognitivo) per cui ogni volta che un soggetto possa avere timore di essere perseguitato nel suo paese d’origine, questi deve sempre ritenersi qualificato come rifugiato, come garantito dalla direttiva dell’Unione Europea e in conformità con la Convenzione di Ginevra. La direttiva, infatti, va rispettata secondo i dettami della Carta dei diritti fondamentali, la quale esclude categoricamente l’allontanamento verso uno Stato dove esista un rischio serio che una persona sia sottoposta a tortura o a pene e trattamenti inumani o degradanti, a prescindere dalla commissione di reati da parte di questi, garantendo livelli di protezione maggiori rispetto a quelli della Convenzione stessa.

Riguardo l'autore

administrator