Era attesa negli ambienti degli addetti ai valori la requisitoria del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, in programma per oggi. Il pg, Marcello Matera, ha chiesto ai giudici delle sezioni unite di continuare a considerare il tenore di vita del coniuge più debole prima del divorzio come criterio per il calcolo della somma dell’assegno divorzile. La questione, nello specifico, è se confermare o meno la sentenza della Corte Suprema conosciuta alle cronache come “Grilli”, che aveva determinato un cambiamento di rotta, ritenendo non più legittimo l’utilizzo del suddetto criterio. La decisione è attesa tra circa un mese.
A riaprire la questione è la signora Lucrezia C. che agisce contro il marito Omar C.. L’uomo aveva infatti ottenuto, nel 2018, la revoca dell’assegno di quattromila euro che passava alla moglie, alla luce di quanto deciso nella citata sentenza “Grilli”. Il caso è dunque passato in Cassazione e ad occuparsene saranno le sezioni unite.
Un divorzio, quello di Lucrezia e Omar, che aveva visto diviso il loro patrimonio familiare del valore di sette milioni: al marito era andata l’azienda, alla moglie soldi e appartamenti. La signora aveva in primo grado ottenuto l’assegno di mantenimento “per disparità reddituale”, poi revocato in secondo grado.
«La premessa – sostiene il pg Matera – è che ogni singolo giudizio richiede necessariamente la valutazione delle peculiarità del caso concreto perché l'adozione di un unico principio di giudizio, come quello stabilito dalla sentenza “Grilli” corre il rischio di favorire una sorta di giustizia di classe». Alle sezioni unite spetterà adesso confermare o smentire l’orientamento emerso nella sentenza “Grilli”. «Si può anche convenire sul fatto che il criterio dell'autosufficienza – conclude il procuratore – può essere preso come parametro di riferimento, ma non si può escludere di rapportarsi anche agli altri criteri stabiliti dalla legge quali la durata del matrimonio, l'apporto del coniuge al patrimonio familiare, il tenore di vita durante il matrimonio».