Il tribunale dei Ministri a Roma si è espresso in merito al mancato sbarco sulle coste italiane di 65 migranti che si trovavano a bordo della nave tedesca Alan Kurdi, della Ong Sea Eye, nell'aprile scorso, a seguito del divieto posto dall’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini.
Il verdetto (in realtà un parere metodologico) dichiara che «lo Stato di primo contatto non può che identificarsi in quello della nave che ha provveduto al salvataggio», scagionando per tanto dall’accusa di omissione di atti d'ufficio e abuso d'ufficio l’ex ministro Salvini e il capo di Gabinetto Matteo Piantedos.
Si evidenzia tuttavia la labilità del giudizio poiché, per quanto venga stabilito che effettivamente il paese di riferimento per la richiesta d’approdo sia quello della nazione battente bandiera, è tuttavia evidenziato come, qualora il paese presso cui la nave è registrata sia lontano, «la normativa non offre soluzioni precettive idonee ai fini di un intervento efficace volto alla tutela della sicurezza dei migranti in pericolo».
Manca pertanto una chiara normativa internazionale in grado di chiarire il concetto di “porto sicuro”, difficilmente identificabile unilateralmente, per cui «l’assenza L'assenza di norme di portata precettiva chiara applicabili alla vicenda non consente di individuare, con riferimento all'ipotizzato, indebito rifiuto di indicazione del Pos (Place of safety), precisi obblighi di legge violati dagli indagati, e di conseguenza di ricondurre i loro comportamenti a fattispecie di rilevanza penale».
Salvini ha dichiarato: «finalmente un tribunale riconosce che bloccare gli sbarchi non autorizzati non è reato», twittando successivamente dopo la notizia contro gli avversari politici del Partito Democratico.