La direttiva, approvata con 490 voti a favore, 82 contrari e 48 astensioni, tutti gli italiani presenti hanno votato a favore, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.
La normativa, già concordata informalmente con i ministri UE, stabilisce i requisiti minimi che tutti gli Stati membri dovranno attuare, come spiega il Parlamento «nel tentativo di aumentare le opportunità delle donne nel mercato del lavoro e rafforzare il ruolo del padre, o di un secondo genitore equivalente, nella famiglia. Beneficeranno di tali norme i bambini e la vita familiare, rispecchiando al contempo più accuratamente i cambiamenti sociali e promuovendo la parità di genere».
Il padre o il secondo genitore equivalente se riconosciuto dalla legislazione nazionale, avrà diritto ad almeno 10 giorni lavorativi di congedo di paternità retribuito nei giorni vicini alla nascita o al triste caso del parto di un feto morto. Tale congedo dovrà essere pagato ad un livello non inferiore all’indennità di malattia.
In Italia attualmente la durata del congedo obbligatorio per il padre è di 5 giorni, più un giorno facoltativo previo accordo con la madre e in sua sostituzione.
Sono stati aggiunti due mesi di congedo parentale non trasferibile e retribuito per i padri, che potranno prenderlo nel caso in cui la madre torni al lavoro prima del termine del suo periodi di congedo. Il periodo concesso ai padri da questa normativa sarà un diritto individuale, in modo da creare le condizioni adeguate per una distribuzione più equilibrata delle responsabilità.
Gli Stati membri fisseranno un livello adeguato di retribuzione, o indennità, per il periodo minimo non trasferibile di congedo parentale, tenendo conto del fatto che questo spesso comporta una perdita di reddito per la famiglia e che invece anche il familiare più retribuito, spesso un uomo, dovrebbe potersi avvalere di tale diritto.
Nei Paesi dove è attualmente possibile il trasferimento del congedo dalla madre al padre questo diritto resterà in vigore, come ogni altro diritto che superi quelli stabiliti dalla norma Ue. Gli Stati membri devono poi offrire 5 giorni all’anno di congedo per i lavoratori che prestano assistenza personale a un parente o a una persona che vive nella stessa famiglia a causa di un grave motivo medico o infermità connesse all’età.
I genitori e i prestatori di assistenza che lavorano potranno richiedere modalità di lavoro adattabili, ove possibile, ricorrendo al lavoro a distanza o a orari flessibili per poter svolgere le loro mansioni. Nell’esaminare eventuali richieste, i datori di lavoro potranno tener conto non solo delle proprie risorse, ma anche delle esigenze specifiche di un genitore di figli con disabilità, o una malattia di lunga durata, e dei genitori soli.
Il relatore David Casa, maltese del Ppe, ha spiegato che «questa direttiva vuole realizzare una maggiore parità di genere e una migliore divisione delle responsabilità. Le donne hanno sofferto a causa della mancanza di parità, che ha portato a differenze di retribuzione e a un divario pensionistico. Ora saranno sostenute per entrare nel mercato del lavoro e raggiungere il loro pieno potenziale, mentre i padri avranno un ruolo più importante nell’educazione dei loro figli».