Politica

CSM: I RESOCONTI DI MAGISTRATURA INDIPENDENTE

Pubblichiamo le “Cronache da piazza Indipendenza”, resoconto steso dai componenti del Csm Alessandro Pepe, Angelantonio Racanelli e Tommaso Virga. Si tratta di un documento di grande interesse.

I PRIMI DUE MESI DI CONSIGLIO
Cari colleghi, dopo i primi due mesi di attività consiliare, riteniamo opportuno inviarvi un resoconto su questo inizio di consiliatura. Alcune cose sono state fatte, tante altre ancora da fare. Da parte nostra, vi garantiamo massimo impegno e massima disponibilità al confronto.
Cordiali saluti a tutti

Alessandro Pepe
Angelantonio Racanelli
Tommaso Virga
 
CRONACHE DA PIAZZA INDIPENDENZA

Questioni generali

CHIAREZZA E TRASPARENZA DELLE FONTI DI NORMAZIONE SECONDARIA
Si rammenta che, a seguito di nostra esplicita richiesta, già comunicatavi via e.mail, la struttura del Consiglio provvederà a rendere più agevole a tutti i magistrati la ricerca delle “circolari”, attraverso la realizzazione nel sito del CSM, all’interno della voce “Documenti”, di un’apposita area dedicata appunto alla consultazione delle sole circolari vigenti, individuabili sia per oggetto che per commissione di riferimento. Tutto questo a differenza di quanto accade oggi, ove le circolari non sono immediatamente rintracciabili, perché pubblicate unitamente alle circolari non più attuali, nonché alle risoluzioni, alle delibere ed alle risposte ai quesiti. 
Sullo stesso tema, va segnalato che, grazie all’iniziativa del cons. Racanelli, poi seguito da altri consiglieri, si è ottenuto che tutte le delibere consiliari si concludano con un dispositivo chiaro e preciso, che non rinvii alla parte motiva.

ATTIVITA’ DI COMMISSIONE

III Commissione
Attualmente in III Commissione si sta ultimando l’assegnazione dei posti di appello già pubblicati. All’esito ci si occuperà del prossimo “bollettone” per i posti di primo grado: l’auspicio è che in quella sede vengano tenute nella dovuta considerazione le esigenze di mobilità dei magistrati.
Intenso è il dibattito in Commissione sulla tematica degli incarichi fuori ruolo e delle aspettative ex art. 23 bis  D. Lgs.  n. 165 del 2001.
Premesso che trattasi di questione delicata e sulla quale appare necessaria una rivisitazione della normativa secondaria, è utile fare alcune brevi considerazioni.
Innanzi tutto non appare corretto assimilare i due istituti: il collocamento fuori ruolo e l’aspettativa sono istituti diversi, disciplinati diversamente dalla legge. Peraltro,  a differenza del collocamento fuori ruolo, per l’istituto dell’aspettativa la legge non richiede la sussistenza di un interesse dell’amministrazione giudiziaria all’espletamento della diversa attività da parte del magistrato collocato in aspettativa, prevedendo solo che non ci siano “motivate ragioni ostative all’accoglimento della richiesta”.
A prescindere dalle valutazioni personali e dalla giusta necessità di evitare, in un periodo di carenze di organici, il continuo esodo dei magistrati dalle funzioni giurisdizionali (bisognerebbe chiedersi anche il perché di questo esodo: ormai le condizioni di lavoro dei magistrati sono sempre più assurde sotto molteplici profili, vi è un vero e proprio “incubo lavorativo” come sottolineato dal cons. Pepe in un intervento al Plenum), il cons. Racanelli ha evidenziato la necessità di rispettare le previsioni legislative, al di là della condivisione o meno di alcune norme. Non appare corrispondente al vero quanto riferito dai consiglieri di Area circa la posizione assunta dal cons. Racanelli nel considerare quali “ragioni impeditive della autorizzazione al collocamento fuori ruolo o alla aspettativa dei magistrati solo il superamento del numero massimo dei magistrati che sono collocabili fuori ruolo o il superamento del limite decennale di permanenza fuori ruolo previsto dalla legge (applicabile, peraltro, solo con decorrenza dal 2007)”. E’ evidente che, in relazione a ciascun istituto, la normativa preveda altri limiti, quali appunto, per l’aspettativa, la facoltà di valutare ragioni ostative all’accoglimento della domanda, etc…
Il cons. Racanelli ha più volte posto in evidenza la necessità di evitare di introdurre criteri di valutazione diversi da quelli indicati dalla circolare attualmente vigente, salva eventualmente la necessità, condivisa dal gruppo di M.I., di modificare le circolari vigenti. Il riferimento è, ad esempio, alla valutazione di eventuali procedimenti disciplinari pendenti o definiti ed ad altri profili. Ad esempio, in materia di aspettativa bisogna porsi il problema se le ragioni ostative indicate dalla legge si riferiscano a situazioni oggettive di carenze di organico dell’ufficio al quale il magistrato richiedente appartiene, ovvero a situazioni soggettive del magistrato richiedente (ad esempio, magistrato impegnato in indagini o processi particolarmente delicati e complessi). Come si vede, trattasi di questione delicata perché l’interpretazione in un senso o nell’altro porta a conseguenze notevolmente diverse: a seconda delle scelte interpretative potremmo avere una situazione per la quale i magistrati che prestano servizio in uffici o sedi disagiate  non potranno godere dell’aspettativa e magistrati invece in servizio in sedi non disagiate che potranno avvalersi di questa facoltà loro attribuita dal legislatore. Sono situazioni delicate ed il consigliere Racanelli  aveva proposto di definire tutte le pratiche pendenti sulla base dei criteri precedentemente utilizzati (anche per tutelare il legittimo affidamento dei richiedenti) e di procedere poi immediatamente ad una rivisitazione della circolare.
Ad esempio, sbagliato o giusto che sia, una norma di legge stabilisce che non si deve tener conto del periodo trascorso fuori ruolo antecedentemente alla data del 31.7.2007 ai fini dei limiti temporali: ora si può condividere o meno questa norma, ma è una norma primaria che deve essere rispettata sempre, in ogni caso.
Altro problema riguarda gli incarichi di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei singoli Ministri: anche su questo punto è opportuna un’attenta riflessione. Occorre capire se trattasi di incarichi fuori ruolo che devono essere considerati in maniera identica a  tutti gli altri incarichi fuori ruolo o per gli stessi deve ritenersi sussistere un regime speciale. Come sembra evincersi dal fatto che per essi la legge non rinvia al limite di carattere generale dell’ “interesse dell’amministrazione della giustizia”, ma, come nel caso dell’aspettativa, vuole solo che non vi siano “motivate ragioni ostative all’accoglimento della richiesta”.
Peraltro, sarebbe opportuna una ricognizione dei vari incarichi fuori ruolo per evitare disparità di trattamento. In una delle sedute di Plenum il cons. Racanelli ha anche posto il problema se non sia opportuno considerare i sempre più numerosi incarichi fuori ruolo collegati a missioni di vario genere nei più diversi paesi dell’Europa e non solo. E’ giusto (è un invito alla riflessione anche perché sul punto è necessario veramente riflettere) autorizzare collocamenti fuori ruolo in questi casi ed invece rifiutare il collocamento fuori ruolo all’interno del territorio nazionale? Le carenze di organico valgono solo per gli incarichi sul territorio italiano? Nessuno nega l’importanza e la rilevanza di numerosi incarichi esteri ma è necessario un’attenta riflessione: occorre evitare di assumere posizioni demagogiche.
Al contrario, bisogna lavorare tutti insieme al fine di fissare criteri che consentano scelte non personalizzate ma ancorate a criteri predeterminati, e dunque uguali per tutti. Questo è il fondamentale obiettivo da realizzare in materia.
Così come, al contempo, appare necessario intervenire su quello che, a nostro avviso, è un altro “rischio concreto” gravante sull’istituto dei collocamenti fuori ruolo o delle aspettative: quello di creare “carriere parallele” non fondate sullo svolgimento in concreto di funzioni giurisdizionali ed implicanti benefici anche nella scelta della sede giudiziaria di ritorno in servizio. Per ovviare a ciò, a parità di anzianità e di eventuali titoli diversi, occorre valorizzare lo svolgimento di funzioni giurisdizionali rispetto alle esperienze non giudiziarie. Non solo, ma bisogna intervenire urgentemente sulla disciplina del “concorso virtuale” che premia oggettivamente i fuori ruolo nell’assegnazione di sedi ambite come Roma, pregiudicando ingiustamente magistrati di rilevante anzianità e riducendo iniquamente la mobilità orizzontale in magistratura. Questo è un nostro impegno concreto.
 
Altra questione che ha tenuto impegnata in complesse discussioni la III Commissione è stata la questione del trasferimento al Tribunale di Roma della dr.ssa Albano o del dr. Romano, entrambi giudici del Tribunale di Viterbo. Sicuramente in questo caso si può parlare di episodio spiacevole, di una non certamente bella pagina del Consiglio precedente. In questo caso il Consiglio di Stato, in sede cautelare, aveva accolto il ricorso del dr. Romano e sospeso la delibera del CSM di trasferimento della dr.ssa Albano parlando testualmente di situazione “lesiva della par condicio dei partecipanti alla procedura selettiva”. In Commissione ci si era nuovamente divisi perché erano state presentate due proposte alternative  di trasferimento: una nuovamente in favore della dr.ssa Albano (Cassano, Vigorito, Auriemma), nonostante il pesante intervento del giudice amministrativo  ed una in favore del dr. Romano (Racanelli,Zanon, Palumbo). Nelle more della presentazione al Plenum è intervenuta la revoca della dr.ssa Albano che ovviamente determina la cessazione della materia del contendere, ma occorre ribadire il diritto del dr. Romano al trasferimento a Roma, a prescindere dalla revoca della dr.ssa Albano. Indubbiamente il caso ha evidenziato la necessità di una rivisitazione della circolare sui trasferimenti.  
 
IV Commissione
 
Collocamenti a riposo
 
Con la risoluzione del 22 settembre 2010 in tema di collocamento a riposo per raggiunti limiti d’età, cessazione per anzianità di servizio e cessazione per dimissioni, si è dettata la disciplina organica della materia, chiarendo in particolare che in caso di cessazione per anzianità di servizio (65 anni con più contributi) il magistrato ha un “diritto potestativo” di essere collocato a riposo, non dovendo attendere la delibera del CSM, che non ha valore d’accettazione ex nunc, ma di semplice presa d’atto retroagente al momento individuato dal magistrato.   
 
Ancora di maggiore interesse è la recentissima risoluzione consiliare del 20 ottobre 2010, con cui si è proposta al Ministro della Giustizia un’interpretazione dell’art. 12 comma 9 del DL 78/10 (nella formulazione successiva alla conversione in legge) nel senso che tutti i magistrati che al 30 novembre 2010 abbiano compiuto 65 anni di età ed abbiano raggiunto 40 anni di contributi (ivi inclusi gli anni universitari riscattati) hanno diritto di restare in servizio senza dovere subire il pregiudizio della rateizzazione dell’indennità di buonuscita al momento in cui andranno in concreto in pensione. La delibera ha recepito in pieno una proposta da noi fatta in Quarta Commissione (con un documento che vi abbiamo già inviato in lista) e siamo davvero soddisfatti che il Consiglio abbia seguito questa strada.
Invero, il deliberato dà concretezza al ruolo che noi vogliamo attribuire al CSM, di organo che compia ogni sforzo per garantire al massimo l’efficienza del sistema giudiziario ma, al contempo, si occupi di tutte le vicende dello status economico-professionale dei magistrati e tenga conto dei diritti e/o delle aspettative individuali degli stessi. In questa “sintesi virtuosa” tra regole di efficienza e diritti dei magistrati sta a nostro avviso – come evidenziato dal cons. Pepe nel suo intervento al Plenum – la vera ragione d’essere dell’attività del Consiglio Superiore della Magistratura, che pertanto non deve solo inseguire l’obiettivo di efficienza del sistema, come oggi sovente accade, ma deve sempre raccordare tale obiettivo all’esigenza di tutelare e valorizzare le posizioni dei singoli magistrati.
Nel caso in esame, questa sintesi si è realizzata proponendo, nell’ottica di una leale collaborazione con le altre istituzioni dello Stato, un’interpretazione ragionevole dell’art. 12 comma 9 DL 78/10 volta, da un lato, a tutelare le aspettative economiche dei magistrati ultrasessanticinquenni, dall’altro ad evitare o comunque a ridurre il vero e proprio “esodo giudiziario” a cui stiamo assistendo per effetto della norma sulla rateizzazione dell’indennità di buonuscita.
 
 
Valutazioni di professionalita’ – Incarichi extragiudiziari
 
La breve esperienza di queste prime settimane di lavoro ci conferma un dato che già conoscevamo: l’enorme numero di carte che arrivano al Consiglio per le valutazioni di professionalità e gli incarichi extragiudiziari, nel contesto di meccanismi macchinosi e burocratici, superonerosi per le strutture amministrative e per gli stessi magistrati interessati. L’esigenza di semplificazione e di snellimento è pressante ed indifferibile.
Del resto, presto arriverà in Quarta Commissione la pratica proveniente dalla Sesta Commissione sull’applicabilità dell’istituto del “silenzio-assenso” previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 in materia di procedimenti autorizzatori riguardanti magistrati. Come si vedrà anche infra, la Sesta Commissione ha ritenuto inopportuno escludere gli incarichi extragiudiziari dall’applicazione dell’art. 53 ed ha ravvisato l’opportunità di una rivisitazione della circolare in materia di incarichi extragiudiziari sotto molteplici profili (adeguamento alla giurisprudenza amministrativa; opportunità di liberalizzare alcune tipologie di incarico-insegnamento; necessità di una maggiore semplificazione della procedura anche attraverso un eventuale decentramento) al fine di garantire un controllo quantitativamente meno esteso ma qualitativamente più efficace. L’auspicio è che le evidenziate esigenze di liberalizzazione e di semplificazione vengano effettivamente accolte.
Al riguardo, il nostro impegno, con proposte concrete, è assicurato. 
  
In attesa di tali incisivi interventi sulle circolari, la Commissione ha svolto il lavoro ordinario sulle pratiche pendenti. Nell’intento di tutelare gli interessi dei colleghi e di collaborare alla difficile organizzazione dei lavori della Quarta Commissione, abbiamo proposto la trattazione prioritaria delle pratiche relative alle valutazioni di professionalità 1°, 3°, 5° e 7°, implicanti rilevanti incrementi stipendiali.
 
Ci preme poi sottolineare che, in tema di valutazione di professionalità, sono stati esaminati e discussi casi in cui vi era un procedimento disciplinare pendente e/o definito. Il cons. Pepe ha fermamente sostenuto l’idea che in sede di valutazione non si debba ripetere la valutazione disciplinare ai fini di un’eventuale ulteriore punizione, ma bisogna solo verificare se l’addebito contestato incida realmente, in termini qualitativi e quantitativi, su uno dei criteri previsti dalla legge ai fini della valutazione di professionalità, con l’ulteriore precisazione che l’addebito deve riferirsi al periodo in valutazione.  
 
Standard di rendimento
 
In relazione agli standard di rendimento, occorre innanzitutto rammentare che è stata accolta all’unanimità la richiesta del cons. Pepe di convocare in sede di audizione anche il collega Antonio Lepre, estensore della relazione di minoranza sul civile, insieme ai coordinatori dei settori civile e penale e alla collega Morabito. Tale decisione all’unanimità è indice sintomatico del fatto che tutti erano e sono consapevoli della necessità di valutare anche le criticità evidenziate dal collega Lepre prima di far partire, eventualmente, la fase di sperimentazione. Orbene, a nostro avviso l’audizione del 19 ottobre ha, in una certa misura, confermato i dubbi che MI da tempo ha espresso.
In particolare, resta aperta la delicata problematica dello “standard al buio”, cioè l’impossibilità per il magistrato di sapere ad inizio anno in quale gruppo sarà ricompreso e a quale standard dovrà adeguarsi.
In secondo luogo, restano tutte le perplessità su un criterio di classificazione dei vari gruppi di giudici civili basato sul rito e non sulla materia: basta, quindi, un mutamento del rito perché – a parità di materia – un giudice vada a ricadere in un gruppo differente rispetto a quello originario.
Infine, pure da rimeditare è l’idea di dividere i magistrati in base ai carichi di ruolo, laddove è oramai abbastanza chiaro che, per il civile, il numero delle sentenze non dipende dall’entità del carico, mentre per gli altri settori, in specie per quello penale, non vi è nessuna dimostrazione che vi sia nesso tra sentenze o procedimenti definiti ed entità del ruolo. E’, piuttosto, dato d’esperienza pacifico che il carico del ruolo determina un rilevante “lavoro c.d. al nero”, cioè una serie di attività statisticamente non rilevabili, cosa che dovrebbe indurre a stabilire “standard di rendimento” inferiori e non il contrario, come invece tendenzialmente previsto nelle relazioni di maggioranza.
Peraltro, la distinzione per carico di ruolo non sembra veramente riproduttiva della realtà ma piuttosto frutto di una scelta aprioristica, per così dire in vitro. Prova ne sia che uno degli otto cluster dei giudici civili è formato addirittura solo ed esclusivamente da giudici romani; se un cluster (cioè, un gruppo di riferimento) si è formato solo in virtù dei giudici romani come può dirsi che quel gruppo è rappresentativo di tutti i giudici civili italiani?
Ed ancora, poco convincente è l’impostazione di dividere in base a percentuali di materie i magistrati, atteso che basterà un piccola variazione percentuale di una materia per cadere nell’uno o nell’altro cluster, con riviviscenza del pericolo dello “standard al buio”.
Così come desta preoccupazioni il principio secondo cui gli standard di rendimento saranno modificati di anno in anno, perché questo è un altro modo per rendere meno conoscibili per i singoli magistrati gli standard di riferimento, alla fine rapportati alle pendenze più le sopravvenienze, e perché si dà vita ad un sistema macchinoso, che si scontra col pericolo oggettivo della possibile “asimmetria” ed “inattendibilità” dei dati statistici provenienti dai vari uffici giudiziari, soprattutto dalle Procure della Repubblica.    
In ogni caso, al di là di queste criticità, ci sono spazi per trovare soluzioni concordate, atteso che – come evidenziato anche in sede di audizione – non pochi sono i punti in comune che possono essere valorizzati al fine di trovare soluzioni condivise. Auspichiamo, quindi, che le altre componenti consiliari abbandonino le proprie rigidità preconcette in favore di scelte frutto di mediazione e ponderazione, nella consapevolezza della necessità di creare un sistema che coniughi controlli di professionalità efficienti con l’esigenza di tutelare l’autonomia e la serenità dei magistrati.
 
V Commissione
 
    E’ stato deciso all’unanimità di procedere alla trattazione dei nuovi incarichi direttivi e semidirettivi secondo un ordine che tenga conto della data di vacanza e con assegnazione delle singole pratiche ai diversi relatori secondo un criterio automatico e predeterminato (dal presidente della commissione agli altri consiglieri in base all’anzianità).
   Sono state esaminate diverse conferme per incarichi direttivi e semidirettivi e si è proceduto all’immediata pubblicazione dei posti disponibili, compresi quelli per incarichi semidirettivi per i quali gli uffici di provenienza, in esito ad interpello, hanno comunicato il settore (civile o penale) di destinazione.
   La commissione ha pure proceduto alla ripubblicazione di alcuni posti direttivi e semidirettivi per i quali era stata indicata la vacanza con riferimento alla data di collocamento in pensione o di scadenza del secondo quadriennio, posti che, dopo la pubblicazione del concorso, si erano resi liberi prima rispetto all’indicata data di vacanza per effetto di anticipato collocamento in quiescenza del precedente titolare o di conferimento allo stesso di altro ufficio. La questione è oggetto di ulteriore approfondimento in commissione perché l’indicato sistema presenta il rischio di ancorare la vacanza non ad un dato oggettivo (quale la scadenza del secondo quadriennio o il raggiungimento dell’età pensionabile), ma ad una determinazione del precedente titolare, il quale, decidendo di anticipare di qualche mese il collocamento in quiescenza, determina lo spostamento della data di vacanza, con tutte le conseguenze in tema di legittimazione dei concorrenti.
    Sono già all’ordine del giorno numerosi concorsi per l’assegnazione di importanti incarichi direttivi (tra gli altri quello di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, per il quale è stato posto nuovamente un problema di legittimazione ex art. 195 Ord. Giud. per uno dei concorrenti).
   Altra questione che la commissione a breve sarà chiamata ad esaminare riguarda un quesito, posto dal collega Petralia, sulla possibilità o meno per gli ex consiglieri del CSM rimessi in ruolo e che non possono esser assegnati al precedente posto direttivo occupato, di esser nominato ad un ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell’elezione, anteriormente al decorso del biennio stabilito dall’art. 30 del D.P.R.  16 settembre 1958, n. 916, come modificato dalla legge n. 44, del 28 marzo 2002.
   E’ condivisa l’esigenza di ancorare le decisioni a criteri sempre più trasparenti e comprensibili e la commissione ha allo studio la predisposizione di un nuovo modello che agganci a dati oggettivi e verificabili gli elementi da cui desumere attitudini e merito.
   Continua l’impegno, non sempre condiviso, di tutela di quelle posizioni il cui esame ritorna in commissione a seguito di annullamento da parte del giudice amministrativo.
Infine, pur essendo comune tra i componenti togati l’esigenza di assicurare che la professionalità dei magistrati debba formarsi prevalentemente in ambito giurisdizionale, pur dovendosi tener conto della importanza di acquisire esperienze professionali anche esterne alla giurisdizione, allorché si è proceduto alla trattazione di uno dei quattro posti di PST Roma all’ordine del giorno, il consigliere del gruppo Area ha formulato una proposta di minoranza a favore di un candidato, indubbiamente di elevata professionalità, che tuttavia è stato collocato al Ministero in fuori ruolo per ben dodici anni.
 
VI Commissione
 
In queste settimane è continuato il lavoro preparatorio per la realizzazione di un completo ed efficiente sistema di comunicazione istituzionale. Prossimamente dovrebbe essere portata in Plenum una proposta della Commissione alla quale hanno contribuito tutti i componenti della Commissione e non solo.
Desideriamo ringraziare i precedenti consiglieri di M.I. Patrono, Romano e soprattutto Ferri. L’idea di fornire in modo tempestivo ed esauriente informazioni sull’attività del Consiglio e delle Commissioni è stata realizzata nella scorsa consiliatura grazie all’impegno dei predetti consiglieri e ciò ha rappresentato indubbiamente lo stimolo per l’inizio di un’attività di comunicazione istituzionale via email del Consiglio, attualmente già esistente ma  insufficiente.
Sia pure con difficoltà dovute al cambio del personale amministrativo di supporto ed ai problemi naturalmente connessi all’inizio di una nuova attività, abbiamo cercato e stiamo cercando di proseguire sulla strada così brillantemente tracciata da Cosimo Ferri. E’ nostra intenzione proseguire finchè non avremo un sistema di comunicazione istituzionale completo e tempestivo. Ovviamente  quando il Plenum approverà la proposta discussa in VI Commissione ed il nuovo sistema sarà compiutamente realizzato, sospenderemo la nostra attività informativa. Saremo lieti di raccogliere suggerimenti e consigli per migliorare la comunicazione istituzionale.
Come già sopra anticipato, si è discusso in Commissione (relatori Zanon e Racanelli) di una pratica aperta su richiesta della Quarta Commissione del precedente Consiglio al fine di verificare la possibilità di promuovere una modifica legislativa sulla previsione di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001  (il “silenzio-assenso in materia di procedimenti autorizzatori riguardanti magistrati): la Commissione ha ritenuto inopportuno escludere gli incarichi extragiudiziari dall’applicazione dell’art. 53. Durante la discussione, come già detto, è emersa l’opportunità di una rivisitazione della circolare in materia di incarichi extragiudiziari sotto molteplici profili (adeguamento alla giurisprudenza amministrativa; opportunità di liberalizzare alcune tipologie di incarico-insegnamento; necessità di una maggiore semplificazione della procedura anche attraverso un eventuale decentramento), al fine di garantire un controllo quantitativamente meno esteso ma qualitativamente più efficace. La Commissione proporrà al Plenum l’archiviazione della pratica e la trasmissione della medesima alla Quarta Commissione per competenza.
 
 
Costituzione in giudizio per la questione di costituzionalità del potere di nomina del rappresentante italiano in Eurojust.
 
Su questa pratica ci siamo astenuti per ragioni di natura tecnico-processuale (nel giudizio principale il precedente Consiglio si era comportato in maniera contraddittoria perché aveva chiesto il rigetto del ricorso presentato ed aveva aderito alla questione di legittimità costituzione che, ove accolta, avrebbe comportato l’accoglimento del ricorso) e per ragioni di opportunità istituzionale (non c’era stato finora nessun caso di costituzione in giudizio del Consiglio innanzi alla Corte Costituzionale su una questione incidentale di legittimità costituzionale). Peraltro, la questione di costituzionalità è innanzi alla Corte Costituzionale e la costituzione del Consiglio nulla avrebbe aggiunto. Ragioni di eleganza istituzionale, specie nella prima fase di avvio della consiliatura, suggerivano di evitare un’immediata contrapposizione. Peraltro, queste ragioni erano state inizialmente  condivise all’unanimità in III Commissione (votata anche dai consiglieri di Area) quando era stata approvata e poi portata al Plenum una proposta di non costituzione. Non è inutile evidenziare che anche un parere dell’Ufficio Studi del Consiglio era per la non costituzione. Sorprendente è stato osservare consiglieri che in Commissione inizialmente avevano votato in un senso cambiare poi posizione: evidentemente la notte porta consiglio…
E’ evidente che il voto di astensione non riguardava il merito della vicenda: peraltro, in Plenum, il cons. Racanelli ha chiaramente affermato che alla luce dell’evoluzione normativa deve ritenersi ormai prevalente la funzione giudiziaria rispetto a quella amministrativa del rappresentante nazionale di Eurojust.
 
 
Infine non possiamo non commentare quello che alcuni colleghi consiglieri di Area definiscono un “episodio spiacevole”.
La votazione sul ricorso proposto dal collega Fucci non è stata l’unica votazione  (relativa ad una pratica di contenzioso amministrativo) nella quale sì è verificata l’astensione di alcuni consiglieri. Già vi sono state, nel corso di questa consiliatura, votazioni su pratiche analoghe nelle quali alcuni consiglieri si sono astenuti ovvero qualcuno, anche da solo, ha votato contro la proposta della commissione competente. Per noi è spiacevole, invece, assistere ai continui annullamenti da parte del giudice amministrativo delle decisioni del Consiglio: non necessariamente i provvedimenti del Consiglio sono di per sé esenti da censure di legittimità. E’ veramente sorprendente che alcuni consiglieri si sorprendano rispetto ad una scelta forse opinabile, ma pienamente legittima. Del resto, la nostra decisione è dipesa solo da una valutazione squisitamente tecnico-giuridica sulla legittimità della delibera impugnata. Anzi, proprio per il rispetto del risultato elettorale, e quindi per il rispetto nei confronti dei colleghi elettori, del consigliere eletto dott. Borraccetti e, in definitiva, dell’intero Consiglio Superiore in carica, ci siamo astenuti. E tutto questo è stato espressamente evidenziato dal cons. Pepe nel corso del suo intervento in Plenum.
 
VII Commissione
 
E’ intendimento della commissione procedere ad un’opera di semplificazione delle circolari in tema di organizzazione.
Per far fronte alle attuali gravi carenze di alcuni uffici è stata evidenziata pressoché da tutti la necessita di agevolare, ove possibile, il ricorso all’istituto delle applicazioni extradistrettuali.
In particolare noi, già in una delle prime riunioni di commissione, abbiamo affrontato ex professo il problema, evidenziando la necessità di incrementare i punteggi aggiuntivi e i benefici economici oggi previsti al fine di innalzare il numero di applicazioni extradistrettuali “a domanda”.
Si pone poi il problema di accertare, e comunicare ai magistrati, quale sia allo stato attuale il reale trattamento economico-giuridico previsto per le applicazioni extradistrettuali[1].
E’ tuttavia da segnalare che le attuali carenze d’organico non sempre rendono possibile il ricorso all’istituto in questione, la cui applicazione è subordinata alle condizioni previste dalla risoluzione del 15 gennaio 2009, che collega l’operatività dell’istituto alla necessità che per effetto dell’applicazione non sia superato il 20% di scopertura dell’organico di fatto dell’ufficio di provenienza.
Il Presidente della commissione ha proposto una modifica della circolare nel senso di prevedere il riferimento al carico di lavoro (pendenze e flussi) piuttosto che all’organico.
Il criterio prospettato, che mira a consentire un più agevole ricorso all’istituto, si scontra però con il fatto, ben noto a tutti i componenti, che non sussistono criteri attendibili per la registrazione dei flussi. Peraltro, si è da noi obiettato che, ad oggi, la Commissione standard di rendimento non ha indicato i carichi di lavoro di tutti gli uffici giudiziari e, inoltre, non ha concluso ancora la propria attività, oggetto anche di relazioni e proposte di minoranza (tanto è vero che in Quarta Commissione è stato convocato anche l’estensore della relazione di minoranza Antonio Lepre: sul punto vedi infra). Non solo, ma uno dei problemi principali, che riguarda anche la fissazione degli standard di rendimento, è quello della non perfetta simmetria dei meccanismi di raccolta dei flussi statistici provenienti dai vari uffici giudiziari, specialmente di Procura, per cui si corre il rischio di individuare un criterio di selezione degli applicandi non “oggettivo” perché non “sicuro”.
Un modo per far fronte alle esigenze spesso drammatiche di taluni uffici particolarmente oberati per quantità e qualità di procedimenti e che registrano gravi vuoti di organico (come Gela, Enna o Palmi), potrebbe esser quello di modificare le sole percentuali previste dall’attuale circolare, consentendo in via eccezionale e per un limitato periodo (ad es. sino all’8 aprile 2010, data d’immissione in servizio dei MOT) la possibilità di agevolare il ricorso alle applicazioni extradistrettuali con la previsione di deroghe specifiche all’attuale indice di scopertura dell’organico di fatto dell’ufficio di provenienza, quando la valutazione comparativa delle rispettive esigenze degli uffici interessati lo consenta.
In Settima Commissione si è discusso pure sulla possibilità di rivitalizzare l’istituto delle applicazioni extradistrettuali d’ufficio.
   Infine, è stato istituito un gruppo di lavoro per la predisposizione della nuova circolare sulla formazione delle tabelle ed è in corso una riflessione anche sull’organizzazione della D.N.A. e delle Procure.
 
IX Commissione
 
Innanzitutto, si sono stabiliti i dettagli della programmazione dell’attività formativa per l’anno 2011, stabilendosi il calendario dei corsi, i criteri di selezione dei partecipanti, le incompatibilità (coi corsi degli anni precedenti) e i corsi aperti agli stranieri e agli “esterni”, ma soprattutto indicandosi il termine finale di presentazione delle domande (8 novembre).
Nell’ottica di una maggiore apertura della nostra attività formativa all’avvocatura, si è deciso di incrementare da cinque a dieci il numero degli avvocati partecipanti ai corsi selezionati.
Inoltre, è stato individuato un consistente numero di corsi nazionali aperti agli stranieri, diciotto. La scelta nasce dal fatto che occorre puntare con decisione alla formazione giudiziaria comune europea, in vista della trasformazione del giudice nazionale in giudice europeo. Peraltro, secondo la vigente condizione di reciprocità, il numero dei corsi italiani “aperti” produrrà la selezione di un corrispondente numero di corsi di paesi europei aperti ai magistrati italiani.
Al riguardo, si segnala che è stato chiesto alla Commissione Europea di indicare al più presto gli incontri di studio dei paesi europei aperti ai magistrati italiani. Non appena riceveremo tali indicazioni ne daremo adeguata pubblicità.
E’ già pronto, peraltro, l’elenco degli stages di lungo e breve periodo presso le Corti sovranazionali e vari paesi europei. A stretto giro tale elenco sarà pubblicato con relativo interpello.
Si è detto che bisogna investire nella formazione del “magistrato europeo”. In questa ottica, nel solco della positivissima esperienza dell’incontro tenutosi a Roma il 4-9 ottobre 2010, il Consiglio proseguirà ed incrementerà l’offerta in tema di formazione in “linguaggio giuridico” inglese, francese e spagnolo. 
 
Quanto ai MOT, si è programmato il tirocinio dei MOT nominati nell’agosto 2010 e, su sollecitazione del Presidente Pepe, si è intervenuti sul tirocinio dei MOT nominati con DM 2 ottobre 2009, anticipando all’11 ottobre 2010 l’inizio del tirocinio mirato, ferma restando la scadenza del periodo di mirato all’ 11 aprile 2011. Tale anticipazione, in sostanza realizzante un ampliamento del tirocinio mirato (essendo appunto restata ferma la scadenza all’11 aprile 2011), si è resa necessaria a seguito della deroga una tantum al divieto di destinare i MOT alle funzioni requirenti e alla conseguente assegnazione a ben centoventidue MOT di funzioni requirenti. Sicché, considerando anche i MOT destinati a funzioni giudicanti penali, è parso del tutto opportuno ridurre di tre settimane il tirocinio generico civile ed incrementare il tirocinio mirato, al fine di organizzare un percorso formativo più rispondente alle funzioni già assegnate.         
La IX Commissione, accogliendo la proposta del presidente Pepe, intende organizzare per il 2011 dei corsi di riconversione in sede centrale per i magistrati passati da poco o in procinto di passare da funzioni requirenti a funzioni civili e viceversa, ovvero da funzioni penali a civili e viceversa. Per individuare il possibile bacino d’utenza di tali iniziative, sono state richieste informative alla Terza e alla Settima Commissione per indivuduare il numero dei magistrati interessati da questi mutamenti di funzioni. A breve si discuterà nel dettaglio del contenuto dei corsi di riconversione.
Al fine di accrescere il numero dei magistrati impegnati nel circuito formativo, si è stabilito di richiedere, anche per il 2011, la disponibilità a svolgere le funzioni di relatore nei corsi centrali.
Continua, poi, il costante impegno del Consiglio nell’attività formativa a livello europeo. Il Consiglio è membro del Comitato Esecutivo della Rete Europea di Formazione Giudiziaria e partecipa a tutte le riunioni di tale organo, è presente attivamente nei tre sottogruppi “civile”, “penale” e “formazione formatori” costituiti all’interno del Gruppo Programmi della Rete, sottogruppi che si occupano, ciascuno nel rispettivo settore, di elaborare le linee guida per una comune formazione europea. Il CSM coordina altresì il sottogruppo “formazione formatori” e nel corso dell’ultima riunione del Comitato Esecutivo tenutasi a Praga nello scorso settembre (presenti il pres. Pepe, il magistrato segretario Maurizio Arcuri e l’ex magistrato segretario delegato all’attività internazionale Claudio Galoppi) ha avuto assegnato il prestigioso compito di presentare la proposta operativa sul tema “formazione formatori” in occasione dell’Assemblea generale della Rete che si terrà a Budapest nel marzo 2011.  

 

 

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