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Libertà personale: ecco cosa dice la Costituzione

Pubblichiamo il testo integrale dei tre articoli della Costituzione che stabiliscono l’inviolabilità della libertà personale, del domicilio, delle comunicazioni in tutte le forme. È grazie a questi articoli che non ci possono essere arresti arbitrari, perquisizioni di casa arbitrarie, e violazioni della corrispondenza arbitrarie. Tutte cose che i regimi totalitari fanno per conculcare la libertà.
In Italia, all’inizio degli anni Novanta dello scorso secolo, si è abusato della custodia cautelare violando così l’articolo 13 della Costituzione. Oggi si abusa delle intercettazioni violando l’articolo 15. In entrambi i casi a violare la costituzione è chi dovrebbe fare rispettare la legge.

Articolo 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Articolo 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Articolo 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

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