Giustizia Quotidiana

Depositata la motivazione della condanna di Spada per l’aggressione al giornalista Rai

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Sono 27 le pagine della motivazione della sentenza che lo scorso 19 giugno ha condannato Roberto Spada per l’aggressione commessa ai danni del giornalista Rai Daniele Piervincenzi. Secondo i giudici della IX sezione penale del tribunale di Roma, il delitto è avvenuto «in un’area permeata dalla presenza di organizzazioni mafiose». Di qui, dunque, il riconoscimento del “metodo mafioso” nella condanna a 6 anni per Spada e il suo complice, Ruben Alvez Del Puerto.

I fatti accaddero il 7 novembre scorso, quando l’operazione Eclissi che ha recentemente decapitato il clan Spada non aveva ancora prodotto i suoi oggetti. Sono proprio il procuratore aggiunto Michele Prestipino e il pm Giovanni Musarò e a guidare l’operazione e a richiedere la condanna dei due imputati per violenza privata e lesioni aggravate dal “metodo mafioso”. La vicenda fece molto scalpore: il giornalista insieme al cameraman erano lì per chiedere quali motivi avessero spinto Spada a votare Casapound, ma questi si rifiutava di rispondere. Quando Piervincenzi disse «Quanto ti fa inca..are essere definito il boss del clan Spada.. tu non metti paura, sei una brava persona, sei incensurato», tuttavia, Spada aggredì il giornalista con una testata.

«È l’inizio dell’evoluzione aggressiva» si legge ancora nella motivazione del giudice che ricorda come Spada e il suo «gorilla» avessero prima minacciato il rischio «di non trovarsi più l’auto», per poi «riaffermare il suo primato platealmente, colpendo nonostante la presenza della telecamera e forse proprio per quella presenza dimostrando a tutti di decidere lui fino a che punto rispondere e quando è il momento di interrompere».

Secondo il giudice fu quello il momento in cui «la violenza e minaccia assumono la veste propria della violenza e della minaccia mafiosa». Ma i legali di Spada, gli avvocati Angelo Staniscia e Lucia Gargano, non ci stanno: «Siamo interdetti. La sentenza evidenzia la totale disapplicazione della norma. Il tribunale dice che l’aggravante sussiste perché la minaccia proviene da un appartenente a un sodalizio criminoso, in realtà così non è perché si tratta di aggravante di tipo oggettivo che discende dalle modalità del fatto e non dalle caratteristiche soggettive di chi lo ha commesso».

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