Giustizia Quotidiana

Mediazione e sciopero degli avvocati: l’opinione di Cosimo Maria Ferri e Stefano Schirò (Magistratura indipendente)

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L’Avvocatura Associata ha proclamato per il giorno 16 marzo scorso uno sciopero di  protesta contro la prossima entrata in vigore del decreto legislativo n.28/2010 in materia di mediazione. 
Magistratura Indipendente ritiene apprezzabile ogni iniziativa finalizzata a snellire o comunque alleggerire la giustizia civile. E’ indubbio, infatti, che una procedura snella, veloce e affidata a una struttura efficiente sarebbe in grado di disincentivare il ricorso alla giustizia ordinaria, innanzi tutto per le controversie di modico valore.
In particolare, si sottolinea che il ricorso alla mediazione, anche quando obbligatorio, risulta in linea di principio conforme ai canoni dettati dalla Corte Costituzionale e fatti propri dalla legge delega.
Anche l’Associazione Nazionale Magistrati, infatti, nelle proposte presentate al Ministro della giustizia il 25 giugno 2008, aveva individuato nella mediazione un passo normativo necessario e decisivo per il miglioramento della giustizia civile.
Tuttavia, carenze di regolamentazione giuridica potrebbero non garantire l’adeguata attuazione delle varie fasi procedimentali finalizzate all’effettivo perfezionarsi della conciliazione, e ciò in specie nelle particolari situazioni che, in ragione dell’evolversi della dialettica processuale, non si attagliano alla descrizione tipica contenuta nella norma. 
E’, in particolare, da segnalare l’assenza di una necessaria e compiuta complementarietà tra la procedura di mediazione e il processo, carenza questa che determina non poche difficoltà nell’individuazione dei criteri che possano garantire un corretto espletamento della procedura di mediazione anche in vista dell’eventuale giudizio civile: è il caso della proposizione delle domande riconvenzionali e dell’integrazione del contraddittorio, nella cornice della condizione di procedibilità.
Le stesse conseguenze ricollegate alla mancata adesione alla proposta del mediatore appaiono molto rigorose anche in considerazione della mancanza di appropriate garanzie di un’effettiva indipendenza degli organi di mediazione.
In questa prospettiva, va anche espressa grande preoccupazione per la mancata individuazione degli organi tenuti a esercitare il potere ispettivo e di controllo sugli organismi di mediazione.
Si sarebbe meglio potuto testare preliminarmente il funzionamento dell’istituto, e in specie della condizione di procedibilità, restringendolo a un numero più contenuto di materie, prima di una sua eventuale estensione anche più ampia e uniforme.
Il tempo della verifica avrebbe anche potuto consentire di preparare e vagliare adeguatamente gli organismi destinati a reggere un impatto così rilevante.
Infine, ma non per importanza, sarebbe necessario un maggiore contenimento dei costi della mediazione, così da poter rendere questo servizio realmente ed efficacemente complementare alla giurisdizione.
Appare pertanto indifferibile una integrazione attuativa che consenta di colmare le lacune sopra evidenziate. 
 
* Segretario Generale e Presidente di Magistratura Indipendente    

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