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Giovani magistrati (Co.M.I.N): “Quando in parlamento correzioni a dl su trasferimento?

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magistrati“Ci si sarebbe aspettato un qualche segnale positivo dal Governo in seguito al preciso impegno politico con cui Matteo Renzi e il ministro Andrea Orlando, nel corso dell’incontro del 24 ottobre con l’Associazione nazionale magistrati (Anm), avevano detto di volere correggere il decreto legge (dl) 168/2016 venendo incontro alle richieste di modifica che i magistrati avevano avanzato nell’interesse generale”. E’ quanto si legge in una nota del CO.M.I.N (Coordinamento Magistrati Prima Nomina), il gruppo che riunisce i giovani magistrati.

“Ma leggendo la calendarizzazione dei lavori del Senato fino al 24 novembre non risulta nessuna attività parlamentare in tal senso. Addirittura si è appreso che il disegno di legge (ddl) di riforma del processo penale, al cui interno avrebbero potuto essere inserite le auspicate modifiche, potrebbe essere calendarizzato al Senato per il 7 dicembre 2016”, prosegue la nota firmata da Gaetano Bono, portavoce del CO.M.I.N.

“Il CO.M.I.N. aderisce al comunicato con cui la Giunta Esecutiva Centrale dell’Anm ha chiesto che sia utilizzato uno strumento normativo diverso, autonomo e più snello rispetto ad un possibile collegamento con il ddl penale, concordando, in particolare, sul fatto che sussista urgenza nel correggere il dl 168/2016 per impedire conseguenze pregiudizievoli per i magistrati ed evitare i connessi risvolti di illegittimità costituzionale”.

“Nel merito delle correzioni, il CO.M.I.N. insiste nel sottolineare la necessità di riconoscere la peculiarità della situazione dei magistrati di prima nomina, per i quali un regime di trasferimento differenziato era già previsto dalla disciplina previgente ed era stato ipotizzato sia nella Relazione di accompagnamento del dl 168/2016 che dalla Commissione Vietti nominata dallo stesso Ministro Orlando. In ogni caso, prendendo atto della volontà legislativa di fissare un unico termine di legittimazione per tutti, il CO.M.I.N. mette in evidenza come sia opportuno prevedere quantomeno una norma transitoria che renda il dl 168/2016 applicabile soltanto ai magistrati che al momento dell’entrata in vigore dello stesso non siano stati assegnatari di sede o, comunque, che non si applichi ai magistrati di prima nomina attualmente in servizio”.

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