Giustizia Quotidiana

Omicidio stradale: le principali previsioni nel ddl

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Scritto da Super User

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Disco verde del Senato, con un voto di fiducia, alle norme che introducono nel codice il reato di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali. Il testo ora torna, in quarta lettura, alla Camera. Queste, intanto, le principali previsioni: omicidio stradale – reclusione da 2 a 7 anni per coloro che procurano, per colpa, la morte di un persona violando la disciplina della circolazione stradale. – reclusione da 8 a 12 anni quando l’omicidio colposo viene commesso in stato di alterazione dovuta all’assunzione di stupefacenti o in stato di ebbrezza alcolica grave. La stessa pena si applica se l’autore del reato e’ un conducente di professione di mezzi destinati al trasporto di persone o cose, anche con tassi alcolemici piu’ bassi (superiori allo 0,8 grammi per litro) – La pena va da 5 a 10 anni quando l’omicidio colposo e’ commesso in stato di lieve ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro ma che non supera 1,5 grammi per litro) o in violazione di specifiche norme del Codice della Strada (superando i limiti di velocita’ previsti, attraversando un incrocio con il semaforo rosso, andando contromano o effettuando inversioni del senso di marcia in prossimita’ di intersezioni, curve o dossi, o ancora, effettuando sorpassi pericolosi, ad esempio in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua). La pena e’ aumentata nel caso in cui la persona che ha commesso il reato sia priva di patente o con patente sospesa o revocata o se non ha assicurato il proprio mezzo. La pena e’ diminuita fino alla meta’ se ricorre anche una condotta colpevole della vittima del reato. Se viene cagionata la morte di una o piu’ persone o si procurano lesioni a una o piu’ persone si applica la pena prevista per la piu’ grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo. La pena non puo’ superare , tuttavia, i 18 anni.

FUGA DEL CONDUCENTE – la pena per l’autore del reato e’ aumentata da un terzo a due terzi, ne’ non puo’ essere inferiore a 5 anni.
ARRESTO IN FLAGRANZA – e’ previsto per chi causa un incidente mortale in stato di ebbrezza grave o sotto l’effetto di droghe e, nel caso di conducenti professionisti, anche in caso di ebbrezza lieve. 

LUNGA REVOCA DELLA PATENTE – scatta anche con il patteggiamento della pena. In caso di omicidio stradale il provvedimento stabilisce che l’autore del reato debba aspettare anche fino a 15 anni per riavere la patente di guida. Gli anni salgono a 20 se ricorrono precedenti condanne per guida in stato di ebbrezza grave o sotto l’effetto di droghe. In caso di fuga del conducente gli anni possono arrivare a 30. Il ddl prevede che il prefetto possa applicare un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per i titolari di patenti rilasciati da Stati esteri

LESIONI PERSONALI – viene punito con la reclusione da tre mesi a un anno chiunque, violando il codice della strada, procuri alla vittima lesioni gravi. Con la reclusione da uno a tre anni se le lesioni procurate sono gravissime. Se il fatto e’ commesso in stato di ebbrezza le pene salgono e arrivano fino a sette anni di reclusione in caso di lesioni gravissime. In caso di fuga del conducente la pena e’ aumentata da un terzo a due terzi, il minimo non puo’ essere inferiore a tre anni di reclusione. Anche in caso di lesioni personali e’ prevista la revoca della patente: l’autore del reato dovra’ aspettare 5 anni per conseguirne un’altra. Termine che raddoppia nel caso in cui ricorrano precedenti condanne per guida in stato di grave ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. L’attesa si protrae fino a 12 anni in caso di fuga. Il prefetto puo’ emettere un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale se l’autore del reato di lesioni personali stradali e’ titolare di una patente rilasciata da uno Stato estero.

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